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Rinvio a giudizioCon il termine rinvio a giudizio possono essere intesi due diversi atti disciplinati dal codice di procedura penale. Il primo in ordine logico - sitematico è la "richiesta di rinvio a giudizio" disciplianta dagli artt. 416 ss. cpp. Essa è formulata dal pubblico ministero ogni qual volta egli ritiene che nel corso delle indagini preliminari siano stati raccolti elementi sufficienti a sostenere l'accusa nell'eventuale e successivo giudizio. Rappresenta il modo "ordinario" di esercizio dell'azione penale. La richiesta deve contenere una serie di elementi tra i quali l'enunciazione in forma chiara e precisa della imputazione. Tale elemento è di fondamentale importanza poichè fissa l'oggetto dell'udienza preliminare e soprattutto garantisce all'imputato di esercitare compiutamente il diritto di difesa. La richiesta viene depostitata nella cancelleria del giudice competente (GUP)il quale fissa l'udienza e ne fa dare avviso alle parti. Il secondo atto al quale fa riferimento il termine rinvio a giudizio è il "decreto che dispone il giudizio" disciplinato dall'art. 429 cpp. Esso segna uno degli epiloghi dell'udienza preliminare e segna, per così dire, la fondatezza della ipotesi accusatoria formulato dal PM. Tale atto segna l'inizio del precesso penale di merito avente ad oggetto l'accertamento del reato e la colpevolezza dell'imputato.
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