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Maggiore età
Mentre la capacità giuridica si acquisisce con la nascita (o con la costituzione per le società di capitali o con il riconoscimento per altre persone giuridiche), negli ordinamenti di diritto positivo con la maggiore età la persona fisica acquisisce la capacità di agire.
La soglia varia nei diversi paesi; in Italia è attualmente 18 anni (a séguito della legge entrata in vigore l' 8 marzo 1975: precedentemente era 21 anni). Chi ha raggiunto la maggiore età si dice maggiorenne o maggiore, chi non l'ha raggiunta minorenne o minore.
In Italia i minorenni sono sottoposti alla potestà genitoriale, che consiste nel diritto-dovere all'educazione e alla tutela, nonché nella rappresentanza dei figli (legittimi, naturali riconosciuti, adottati) minorenni nell'esercizio dei diritti reali sui beni di loro proprietà. Quest'ultima funzione può essere esercitata da tutori, anche temporanei. La riforma del diritto di famiglia del 1975 pone al centro l'interesse del minore, che può ricorrere al giudice tutelare nel caso ritenga che i suoi genitori o tutori non stiano perseguendo i propri interessi; al minore viene inoltre riconosciuto il diritto a provvedere autonomamente, in ragione delle sue possibilità, ai suoi bisogni esistenziali.
Gli atti esercitati autonomamente dai minorenni, secondo i più recenti ordinamenti dottrinali e giurisprudenziali, non sono annullabili se relativi all'esercizio di bisogni esistenziali (come per esempio l'iscrizione a un partito, a un'associazione, a un certo indirizzo di studi piuttosto che un altro dopo l'istruzione obbligatoria); sono annullabili, ma non nulli, invece, i contratti (per i concetti di nullità e annullabilità si rimanda ai princìpi generali del diritto privato).
Per assumere la potestà genitoriale è necessario aver compiuto 16 anni di età. Anche i minorenni non emancipati hanno la potestà sui propri figli, se riconosciuti; con il matrimonio possono ottenere l'emancipazione e quindi la capacità di agire, seppur limitata. In alcuni sistemi giuridici l'emancipazione può essere disposta in sede giurisdizionale su richiesta del minore.
Va precisato che il concetto di maggiore età ha natura squisitamente privatistica.
In molti diritti penali sono previste riduzioni di pena o l'impunibilità per i minori di una certa età, ma questo è indipendente dalla maggiore età. Il codice penale italiano prevede riduzioni di pena per soggetti minori di 18 anni e la non punibilità di soggetti minori di 14 anni, ma questo è indipendente dalla maggiore età, tant'è che è previsto sin dal testo originario di Alfredo Rocco, risalente al 1930, quando la maggiore età era fissata in 21 anni. Per il diritto penale è infatti rilevante la capacità di intendere e volere, non la capacità di agire (cioè contrarre).
L'articolo 48 Costituzione attribuisce il diritto di voto ai cittadini maggiorenni, ma secondo alcuni politici l'abbassamento dell'età minima per l'elettorato attivo, ma anche passivo, nei consigli degli enti locali, disposta con legge ordinaria, sarebbe compatibile con il disposto costituzionale.
Infine, è un puro caso se l'età minima per il conseguimento della patente di guida europea di categoria B in Italia coincida con la maggiore età: per il conseguimento della patente di categoria A1 bastano 16 anni, mentre per categorie superiori ne sono necessari sino a 21.
In Italia, i minorenni che commettono reati vengono giudicati dai tribunali per i minorenni e scontano le eventuali pene detentive, se rese esecutive prima del compimento dei 21 anni, in appositi penitenziari. Se il rinvio a giudizio avviene successivamente al compimento dei 21 anni, il processo si celebra dinanzi al giudice ordinario.
Il tribunale dei minorenni è anche competente per l'affidamento dei figli in caso di separazione legale dei genitori, colpa, incapacità o altra ragione, per l'affido familiare e per l'adozione di minorenni. Per l'affidamento e l'adozione il parere del minore che abbia compiuto 14 anni è vincolante.
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